ALLEGATO “A”
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“C’ERA UNA VOLTA UNA GATTA…”
Art. 1 - Costituzione e sede
E’ costituita l’associazione di volontariato animalista ai sensi della legge 266/91 e della legge regionale 12/05 denominata “C’era una volta una gatta…” con sede in Cavazzola sotto 79 nel Comune di Berceto; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Il cambio eventuale futuro di indirizzo non comporterà la modifica del presente statuto.
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 - Carattere dell’associazione
L’associazione è apartitica, apolitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo attività lucrative.
Art. 3 - Scopi dell’associazione
L’associazione si prefigge come scopo principale quella di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura di rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritto.
L’associazione nasce con l’obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per contrastare e/o eliminare i problemi legati al randagismo e all’abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possono provvedervi autonomamente.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici;
- intervenire concretamente contro il randagismo e l’abbandono attraverso azioni dirette quali sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, sia presso strutture idonee che presso persone che diano garanzie di buon trattamento;
- svolgere attività di controllo efficace della popolazione canina e felina sul territorio al fine di promuovere un equilibrio tra uomo ed animale sulla base della tutela dell’incolumità delle persone e, in generale, della salvaguardia della salute pubblica.
- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni, programmazioni didattiche sugli animali in genere e sul randagismo in particolare e sulle modalità per debellarlo;
- organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda in difesa degli animali, ecc.;
- assumere partecipazioni e promuovere collaborazioni con associazioni ed enti aventi scopo analogo o affine a quelli di questo statuto;
- eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e gestire progetti per l’adozione, la sterilizzazione degli animali, la formazione, anche dei propri soci, per la tutela e la salvaguardia dell’animale in genere e di quelli in difficoltà in particolare (ammalati, randagi, abbandonati, etc.);
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei suddetti scopi.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione tramite le prestazioni dei propri aderenti in forma spontanea e volontaria, libera e gratuita. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.
Art. 4 - Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche o gli enti che accettino le norme del presente statuto, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
Art. 5 - Ammissione e diritti dei soci
L’ammissione dei soci è libera.
La domanda di ammissione deve contenere i dati del richiedente con la sottoscrizione dell’impegno ad osservare il presente statuto e le disposizioni del consiglio direttivo.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e tutte le eventuali reiezioni devono essere motivate.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
L’iscrizione all’Associazione, da intendersi a tempo indeterminato, avviene attraverso il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e il socio recesso o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle assemblee.
Art. 6 - Categorie dei soci
L’associazione è costituita dalla seguente categoria dei soci:
- fondatori
- ordinari
- sostenitori
- i soci fondatori sono coloro che partecipando alla costituzione dell’associazione, sono indicati nell’atto costitutivo; essi sono soggetti al versamento della quota annuale.
- i soci ordinari sono coloro i quali, ammessi dal consiglio direttivo come soci, corrispondano le quote sociali annuali.
- i soci sostenitori sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l’Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione; in particolare tutti i soci hanno diritto equamente a partecipare alla vita dell’associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
Art. 7 - Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie; in particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi azione che possa nuocere all’Associazione.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni scritte, comunicate all’associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso;
- automaticamente, per mancato versamento della quota annuale associativa dopo tre mesi dalla scadenza.
- per decadenza ovvero per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- per espulsione, con delibera del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi, previo delibera di approvazione della stessa da parte dell’assemblea dei soci, considerato che la stessa ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.
- per morte;
Le dimissioni o le espulsioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il presidente;
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 10 - Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale ed è l’organo sovrano dell’associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale e ogniqualvolta lo stesso
Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed
in particolare:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o, in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.
Nel caso la seconda convocazione dell’assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per le deliberazioni riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
Art. 11 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il
Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l’assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta al bimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2/3 dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
Art. 12 - Il Presidente
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa; al Presidente, che ha il compito di presiedere il consiglio direttivo, nonché l’assemblea dei soci, spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente cura la esecuzione delle delibere ed in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica al consiglio direttivo dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal membro del consiglio più anziano d’età.
Art. 13 - Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Art. 14 - Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da contributi dell’unione europea e di organismi internazionali;
- da raccolte pubbliche di fondi a carattere occasionali e marginali effettuate in concomitanza di eventuali celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.Per i soci iscritti nell’anno precedente la quota deve essere versata entro i primi 90 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Art. 15 - Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.
E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale in quanto il residuo eventuale verrà versato come prevede il successivo art. 17.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 16 - Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina iln 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci. Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della assemblea dei soci. I bilanci con i relativi allegati e relazione, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Art. 17 - Scioglimento e liquidazione dell’associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole terzo nominato dall’Assembea dei soci che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
Art. 19 - Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.